mercoledì 16 marzo 2011

Le intercettazioni telefoniche

L'intercettazione consiste nell'attività diretta a captare comunicazioni e conversazioni,e tende a limitare gravemente alcune importanti libertà costituzionali, fra cui la libertà di comunicazione del pensiero e la libertà domiciliare. Nella materia delle intercettazioni vige la riserva di legge e la riserva di giurisdizione, in quanto previste espressamente dalla Costituzione.
Essa nel diritto processuale penale italiano è un tipico mezzo di ricerca della prova.
L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono;
g) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, del medesimo codice.
Di regola l'intercettazione è autorizzata dal giudice per le indagini preliminari con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero.
Invece nei casi di urgenza, è lo stesso pubblico ministero a disporre l'intercettazione con decreto motivato, salvo la necessità della convalida dell'atto entro 48 ore dal giudice per le indagini preliminari. In caso di mancata convalida l'intercettazione non può essere proseguita ed i risultati acquisiti non possono essere utilizzati.
La intercettazioni possono durare per un periodo di quindici giorni, prorogabili per periodi successivi di quindici dal giudice per le indagini preliminari. Le intercettazioni per i reati in materia di criminalità organizzata possono durare anche per un periodo di 40 giorni.
Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.
Al termine dell'attività di intercettazione verbali e registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero che entro 5 giorni dalla conclusione dell'attività va effettuato il deposito degli stessi con un allegato degli atti di disposizione e di convalida.
Il giudice dispone infine l'acquisizione delle conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche e telematiche indicate dalle parti che non appaiono manifestamente irrilevanti, e procede anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione.

Noi pensiamo che la legge possa essere molto utile, e che se nessuno ha niente da nascondere non deve aver nessun problema.
Così magari tornerebbe un po’ di trasparenza in tutti questi affari e anche noi semplici cittadini non invischiati in queste faccende potremmo capire qualcosa di più.
                                                                   Martina Cocchi e Simona Icre Verzi 3^ D


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